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Contratto preliminare di compravendita

03/09/2023 Autore: Nath Bonnì

Che cos’è il contratto preliminare

Il contratto preliminare viene anche chiamato compromesso e non è altro che un accordo tra venditore ed acquirente, che serve a definire l’impegno reciproco a stipulare un successivo contratto di compravendita, il quale poi determinerà il passaggio di proprietà.
Il compromesso è previsto quando non è possibile effettuare una vendita immediata, perché il compratore è in attesa della nuova abitazione, o l’acquirente attende la concessione del mutuo.

Compromesso: gli obblighi delle parti

Il compromesso si stipula tra due parti: il promittente alienante (chi vende) e il promissario acquirente (chi acquista). Anche se è un contratto “preliminare”, prevede effetti obbligatori per le parti contraenti:

  • le due parti si vincolano alla stipula del contratto di compravendita;
  • può prevedere adempimenti che prevedano la data del rogito.

Contratto preliminare: cosa verificare prima di procedere

Prima di procedere, è necessario fare alcune verifiche. Ecco una checklist completa:

  • conformità degli impianti;
  • capacità giuridica delle parti;
  • rispetto delle normative da parte dell’immobile (come ad esempio quella antisismica);
  • presenza di vincoli urbanistici, culturali, ambientali;
  • presenza di prelazioni convenzionali o legali;
  • regime fiscale del trasferimento della proprietà;
  • verifica sulla consegna dei beni;
  • presenza di vizi relativi allo stato di conservazione;
  • verifica sulla commerciabilità di immobili di edilizia residenziale pubblica.

Come redigere un contratto preliminare di compravendita

Prima del preliminare di vendita è necessario raccogliere queste informazioni:

  • proposta d’acquisto accettata, contenente dati catastali, eventuali spese condominiali, prezzo di vendita, copia degli assegni, modalità di pagamento, atto di provenienza;
  • informazioni sulle parti: indirizzo di residenza, copia dei documenti di identità, codice fiscale;
  • documentazione dell’immobile: visura catastale, planimetria, certificato APE.

I dati essenziali del contratto di compravendita, senza i quali il contratto è nullo, sono:

  1. consenso delle parti;
  2. prezzo concordato;
  3. indicazioni sull’immobile, che specificano se si tratta di immobile esistente, da costruire, o in costruzione;
  4. planimetria e certificazione APE.

Il documento deve essere redatto in forma scritta, sotto forma di scrittura privata, scrittura privata autenticata, o atto pubblico. Il compromesso essere esaustivo, per evitare problemi in seguito.

 

Può contenere delle clausole aggiuntive che tutelino una o entrambe le parti, come il termine per la stipula dell’atto, dato non obbligatorio ma inserito frequentemente, o ad esempio la previsione di una penale: un risarcimento danni se una delle due parti dovesse sottrarsi all’impegno.

Compromesso e clausole aggiuntive: la caparra

In realtà, la clausola accessoria più frequente è quella che comprende una caparra (o caparra confirmatoria), che viene restituita se l’accordo viene rispettato, trattenuta dal venditore se l’acquirente non rispetta le clausole o restituita per il doppio del suo valore all’acquirente se è il venditore che non rispetta il compromesso.

Nullità contratto preliminare di compravendita immobiliare

L’art 1351 c.c. prevede che il contratto preliminare è nullo se non ha la stessa forma che la legge prescrive.

Durata massima contratto preliminare

Il compromesso non ha una durata massima, visto che la data del rogito non è un dato obbligatorio: acquirente e venditore non sono obbligati a fissare un termine per la compravendita e ad inserirlo nel contratto preliminare.

Inadempimento contratto preliminare: cosa succede?

Se quindi una delle due parti decide di non andare avanti col rogito, si procede con i risarcimenti, se previsti dal compromesso, e con le azioni che interessano la caparra come spiegato nel paragrafo relativo alla caparra confirmatoria.

Registrazione contratto preliminare: è obbligatoria?

Il contratto preliminare va registrato, non per motivi civili ma per motivi fiscali. Da un punto di vista civile sarebbe valido anche se non registrato, ma non farlo espone a rischi fiscali, visto che si tratterebbe di una forma di evasione fiscale.
La registrazione va effettuata entro i 30 giorni dalla sottoscrizione.

Contratto preliminare acquisto casa: i costi

Se il compromesso è eseguito dal notaio, il costo può oscillare tra gli 800 e i 1000 euro. Anche se è una modalità cara può rappresentare una grande tutela per l’acquirente.
Se viene invece eseguito in autonomia, il costo è di:

  • 16 euro per ogni marca da bollo (una per ogni facciata o 100 righe di contratto);
  • 1 euro per ogni planimetria allegata;
  • 16 euro per ulteriori allegati. 

Vi è inoltre l’imposta di registro da pagare per la registrazione in Agenzia delle Entrate. L’imposta di registro costa 200 euro.
Se il contratto preliminare prevede dei pagamenti, si aggiunge lo 0,5% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria e il 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

Chi paga le spese di registrazione del contratto preliminare

Di solito, le spese di acquisto, tra cui quelle di registrazione del preliminare, sono a carico del compratore, ma non è un obbligo: dal punto di vista fiscale questi oneri possono ricadere indifferentemente sull’acquirente o sul venditore.

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